Statuto - 1° marzo 1942
STATUTO
DELL’ACCADEMIA PUGLIESE DELLE SCIENZE
CON SEDE IN BARI
1 marzo 1942
Art. 1 – L’Accademia Pugliese delle Scienze con Sede in Bari , ha per scopo l’incremento delle scienze fisiche e morali nelle Puglie. L’Accademia è divisa in due Classi: l’una di scienze fisiche, mediche e naturali, l’altra di scienze morali.
Art. 2 – Ciascuna classe si compone :
- di accademici, in numero non superiore a 30;
- di soci nazionali, in numero non superiore a 30;
- di soci effettivi, in numero indeterminato,
- di soci stranieri , in numero non superiore a 30.
Art. 3 – La nomina ad Accademico può essere conferita ai professori di ruolo delle varie Facoltà dell’Università di Bari e a personalità delle Puglie, che abbiano acquisito speciali benemerenze nel campo scientifico e che a causa della loro residenza siano in grado di dare costante contributo all’attività dell’Accademia.
Art. 4 – La nomina a soci nazionali può essere conferita a professori ordinari e docenti delle Università del Regno e a persone che per alti meriti scientifici siano pervenute in chiara fama negli studi aventi relazione con gli scopi dell’Accademia
Art. 5 – La designazione degli accademici e dei soci nazionali da assegnare a ciascuna classe è deliberata dalla rispettiva classe. In prima convocazione l’adunanza di classe non è valida se non vi partecipi almeno la metà più uno degli accademici. In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, l’adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Saranno nominati coloro che abbiano riportato la maggioranza dei voti senza computare gli astenuti. Quando anche nella seconda convocazione non si raggiunga il numero dei voti favorevoli necessari per la nomina dei nuovi accademici, i posti per i quali è indetta la votazione restano vacanti, fino al tempo delle nuove convocazioni.
Art. 6 – I soci effettivi sono, su loro domanda, nominati tra coloro che, cultori delle scienze, siano in grado di prestare comunque la loro opera per l’incremento dell’Accademia. Le domande per la nomina dei soci effettivi sono presentate da un accademico o da un socio nazionale al Consiglio Direttivo, il quale delibera circa il loro accoglimento.
Art. 7 – La nomina degli accademici è sottoposta all’approvazione del Ministero per l’Educazione Nazionale che provvede con suo decreto. Nessuna nomina a socio nazionale, socio effettivo e socio straniero può aver corso senza l’assenso del Ministro per l’Educazione Nazionale.
Art. 8 – Il regolamento interno stabilirà le categorie dei membri della Accademia, che sono tenuti al pagamento di contributi e l’ammontare delle quote.
Art. 9 – Il Ministro per l’Educazione Nazionale può revocare la nomina dei componenti l’Accademia, che si rendano indegni o comunque incompatibili con gli interessi del Sodalizio.
Art. 10 – L’Accademia ha un Presidente e un Vice Presidente, scelti a turno tra le due classi e appartenenti sempre a classi diverse. Essi presiedono e rappresentano le rispettive classi , sono nominati con Regio decreto su proposta del Ministero per l’Educazione nazionale e durano in carica un triennio.
Art. 11 – Il Presidente , il Vice Presidente e gli Accademici, entro tre mesi dalla comunicazione della loro nomina, devono, sotto pena di decadenza, prestare il seguente giuramento accademico:
“Giuro di essere fedele al Re, ai Suoi Reali Successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l’ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale”.
Il Presidente giura nelle mani del Prefetto, il Vice Presidente e gli Accademici giurano nelle mani del Presidente.
Art. 12 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Accademia; attende allo sviluppo generale del Sodalizio imprimendo carattere unitario alla attività delle classi ; convoca e presiede l’Accademia in seduta plenaria e le riunioni della classe alla quale appartiene, facendone eseguire le deliberazioni; vigila su tutte le pubblicazioni sociali; firma gli atti ufficiali dell’Accademia. In caso di assenza o impedimento è sostituto dal Vice Presidente.
Art. 13 – Ciascuna classe dell’Accademia ha funzionamento ed amministrazione autonomi ed è diretta dal rispettivo Presidente assistito da un Consiglio Direttivo, costituito di due consiglieri, di un segretario e di un cassiere.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo di ciascuna classe attende allo studio di tutti i problemi attinenti al programma di attività della classe stessa; sovraintende all’amministrazione di questa; predispone i bilanci e i conti consuntivi che presenta unitamente alla relazione dei revisori dei conti all’approvazione della classe riunita in assemblea; delibera gli eventuali provvedimenti di revoca degli accademici e dei soci morosi che si rendano indegni di appartenere all’Accademia.
Art. 15 – I mezzi di cui ciascuna classe dispone per il conseguimento dei propri fini sono:
- le quote sociali dei membri;
- le oblazioni, i sussidi, i lasciti, le donazioni di enti o di privati;
- le entrate comunque derivanti dall’attività dell’Ente.
Le somme provenienti da oblazioni, sussidi , lasciti , donazioni disposte in favore dell’Accademia, si intendono assegnate per metà a ciascuno delle classi. Per ogni anno finanziario la revisione dei conti è affidata a tre revisori, dei quali due effettivi e uno supplente nominati dalla classe tra i suo accademici.
Art. 16 – Una commissione costituita dal Prefetto di Bari o di un suo rappresentante, con funzioni di Presidente, del Vice Presidente, del Presidente, del Vice Presidente dell’Accademia e del Rettore dell’Università degli Studi, esercita l’alto controllo sull’attività amministrativa di ciascuna delle due classi dell’Accademia.
Art. 17 – L’Accademia sia in adunanza plenaria, sia in adunanza di classe tiene riunioni amministrative e scientifiche nell’epoca e con le norme che saranno stabilite nel regolamento interno. In prima convocazione le adunanze non sono valide se non sia presente la metà più uno degli accademici. In seconda convocazione che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima, le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni si intendono adottate quando abbiano riportato la maggioranza dei voti presenti.
Art. 18 – L’anno accademico e l’anno finanziario decorrono dal 29 ottobre al 28 ottobre dell’anno successivo.
Art. 19 – I beni dell’Accademia devono essere descritti in speciali inventari. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio devono, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, subito essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato. Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra da farsi in via dei bisogni dell’Accademia dev’essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell’educazione Nazionale. Le somme occorrenti ai bisogni ordinari dell’Accademia devono essere depositate a interesse presso le Casse di risparmio postali, ovvero, previa autorizzazione del Ministero dell’educazione nazionale, presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito designati dal Consiglio direttivo. Danna inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è personalmente responsabile il Presidente.
Art. 20 – Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero dell’educazione nazionale un elenco dei premi da mettere eventualmente a concorso o da conferirsi durante l’anno successivo. Il Presidente trasmette a suo tempo copia della relazione delle Commissioni giudicatrici.
Art. 21 – Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero dell’educazione nazionale una relazione sull’attività svolta dall’Accademia nell’anno precedente.
Art. 22 – L’Accademia predisporrà uno schema di regolamento interno che sarà approvato dal Ministro per l’educazione nazionale.
Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Ministro per l’educazione nazionale
Bottai
Per Copia Conforme
Il Direttore Capo Divisione
(illeggibile)